Il datore di lavoro è responsabile della formazione dei suoi dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro. Nello stesso modo è responsabile della nomina dell’addetto antincendio, la o le figure che si occupano di far fronte a eventuali emergenze legate allo scoppio di incendi all’interno dell’azienda.

L’addetto antincendio deve ricevere una formazione specifica riguardante la prevenzione incendi, differenziata in base al grado di rischio dell’azienda. Il Il DM 10 marzo 1998 introduce tale obbligo, insieme alla classificazione delle aziende, facendo riferimento all’art. 37 DLgs 81/08, il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, nel quale viene trattata nello specifico la formazione di lavoratori e figure preposte alla sicurezza sul lavoro in azienda.

L’addetto antincendio deve anche aggiornare la sua formazione, sempre in riferimento al citato art. 37 del Testo Unico. A tal proposito occorre fare riferimento alla Circolare n° 12653 del 23/02/2011 del Ministero degli Interni –Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nella quale si definiscono durata e programma dell’aggiornamento antincendio obbligatorio.

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La normativa

Normativa aggiornamento formazione addetto antincendio

Il DM 10 marzo 1998 non offre precise indicazioni circa la formazione degli addetti antincendio, né sull’aggiornamento. Ad oggi è in atto una modifica del Decreto affinché possa essere in linea con l’articolo 46 del DLgs 81/08:

Articolo 46 – Prevenzione incendi

  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
    1. i criteri diretti atti ad individuare:
      1. misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
      2. misure precauzionali di esercizio;
      3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
      4. criteri per la gestione delle emergenze;
    2. le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
  2. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.

A questo proposito la guida INAIL riguardante la Prevenzioni incendi informa che il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi insieme al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e agli esponenti delle altre Amministrazioni, del mondo produttivo e della società civile sta predisponendo un nuovo DM 10 marzo 1998, che tenga conto delle disposizioni dell’art.46, senza discostarsi troppo da quanto stabilito precedenza: le innovazioni riguarderanno in particolare:

  • l’esperienza in materia di antincendio dei formatori;
  • la trasformazione delle attività di categoria A e B (indicate dal DPR 151/2011) in attività a rischio medio;
  • la trasformazione delle attività di categoria C (indicata dal DPR 151/2011) in attività a rischio elevato;
  • L’aggiornamento obbligatorio per gli addetti antincendio ogni 3 anni, della durata di 2, 5 8 ore rispettivamente per attività a rischio basso, medio e alto;
  • L’obbligo di attestato di idoneità tecnica dei VVF per tutte le attività di categoria B e C del DPR 151/2011.